Crediti di imposta per i rincari di energia e gas

Crediti di imposta per i rincari di energia e gas

Crediti di imposta per i rincari di energia e gas

  Edoardo
  18-10-2022

Considerato l’aumento dei prezzi dell’energia e del gas, l’ultimo provvedimento normativo (articolo 6, D.L. 115/2022, convertito dalla L. 142/2022) ha disposto il riconoscimento di un credito di imposta proporzionale all’incremento dei consumi di energia elettrica e di gas naturale anche per il III trimestre 2022. Il D.L. 144/2022 ha, inoltre, prorogato l’agevolazione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Bisogna innanzitutto discriminare i soggetti beneficiari tra:

  • imprese energivore: soggetti a forte consumo di energia elettrica, individuate dal Decreto Mise 21 dicembre 2017;
  • imprese gasivore: soggetti che operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 del Decreto Mite 541/2021 e che ha consumato nel I trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale pari a 1 gWh/anno, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
  • imprese non energivore: soggetti titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW;
  • imprese non gasivore: soggetti diversi dalle imprese a forte consumo di gas naturale.

Il beneficio, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, è potenzialmente fruibile anche dalle imprese per le quali non è possibile quantificare l’incremento dei costi sostenuti nel 2022 rispetto a quelli sostenuti nel 2019. Per effettuare i conteggi bisogna prendere in esame le fatture di conguaglio dei consumi di ciascun periodo di riferimento e non le fatture in cui sono esposti acconti.

 

I contributi per i rincari di energia per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre

Per le imprese non energivore, titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica acquistata e utilizzata (al netto di imposte e sussidi) nel II e III trimestre 2022. L’agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al 30% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, ampliando la platea dei beneficiari ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5kW. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo medio per kWh della componente energia abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

I contributi per i rincari di gas naturale per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre

Per le imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel II e III trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici. L’agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al 40% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

L’utilizzo dei crediti di imposta nel modello F24

I crediti di imposta corrispondenti ai contributi spettanti devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non possono essere richiesti a rimborso. Sono previsti normativamente dei termini di scadenza per l’utilizzo dei crediti di imposta:

  • quelli relativi al II trimestre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022;
  • quelli relativi al III trimestre 2022 e quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 marzo 2023.

 

È prevista la facoltà (alternativa all’utilizzo diretto) di cedere i crediti di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Nella pratica da presentare all’Agenzia delle entrate per comunicare la cessione del credito è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti rilasciata da un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a) e b), D.P.R. 322/1998.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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